Scadenzario obblighi amministrativi
Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013
Sono da considerare "obblighi amministrativi" quelli che impegnano cittadini o imprese a raccogliere, presentare o trasmettere alla pubblica amministrazione informazioni, atti o documenti (esempio: domande, certificati, dichiarazioni, rapporti, ecc.), oppure a tenere dati, documenti o registri. Grazie alla norma sulle "date uniche" (art. 29 del decreto legge n. 69/2013, cosiddetto decreto del "Fare"), le decorrenze per l'efficacia dei nuovi obblighi amministrativi possono essere, salvo particolari esigenze, solamente due: il 1° luglio e il 1° gennaio.
Sono da considerare "obblighi amministrativi" quelli che impegnano cittadini o imprese a raccogliere, presentare o trasmettere alla pubblica amministrazione informazioni, atti o documenti (esempio: domande, certificati, dichiarazioni, rapporti, ecc.), oppure a tenere dati, documenti o registri. Grazie alla norma sulle "date uniche" (art. 29 del decreto legge n. 69/2013, cosiddetto decreto del "Fare"), le decorrenze per l'efficacia dei nuovi obblighi amministrativi possono essere, salvo particolari esigenze, solamente due: il 1° luglio e il 1° gennaio.
Non sono presenti nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini ed imprese con le relative scadenze.
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